La figura del broker assicurativo è disciplinata dall’art. 1 della legge 28 novembre 1984 n. 792, che recita:
Il Broker
Chi Siamo
Il Broker AssicuraFacile Srl

"Agli effetti della presente legge è mediatore di assicurazione e riassicurazione, denominato anche broker, chi esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione."
Il broker assicurativo, a differenza dell’agente di assicurazione, non ha vincoli di esclusiva con alcuna Compagnia e rappresenta il cliente assistendolo nell’individuazione delle sue esigenze, nel sottoporre i suoi rischi alle compagnie e nell’ottenere per lui le migliori condizioni del mercato. Oltre a questo il broker assicurativo deve fornire il proprio aiuto e la propria assistenza nei sinistri, agendo generalmente come filosofo e amico dei clienti che gli affidano i propri interessi.
- RISPARMIO - La forza contrattuale del broker permette al singolo di ricevere un trattamento economico particolare che non avrebbe ricercando in autonomia le proprie coperture assicurative
- TEMPO - Un soggetto qualificato si dedica alla ricerca del prezzo, alla lettura delle condizioni proposte dalle diverse compagnie per voi, ad avvisarvi per tempo per ogni scadenza o nuovo prodotto interessante disponibile sul mercato
- COMPETENZE - La consulenza di chi ha studiato la normativa, conosce i testi di polizza, i meccanismi di valutazione delle compagnie, può gestire un vostro sinistro dall’inizio alla fine e risponde al telefono a qualsiasi ora per consigliarvi rispetto a un dubbio o una perplessità
- CONVIENE - La remunerazione del professionista è data dalle provvigioni che gli vengono riconosciute dalle compagnie e dalla consulenza o attività di intermediazione assicurativa pagata dal cliente, quest’ultima, esente IVA ai sensi del primo comma n. 9 dell’art. 10 DPR 633/72, è intesa come il costo legato alle attività professionali, così come l’attività di un buon medico o di un buon avvocato
